Avvertenza: 
    Il testo coordinato qui pubblicato e' stato redatto da  Ministero
della giustizia ai sensi dell'art. 11, comma 1, del testo unico delle
disposizioni sulla promulgazione  delle  leggi,  sull'emanazione  dei
decreti  del  Presidente  della  Repubblica  e  sulle   pubblicazioni
ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre
1985, n. 1092, nonche' dell'art. 10, commi 2 e 3, del medesimo  testo
unico, al solo fine di facilitare la lettura sia  delle  disposizioni
del decreto-legge, integrate con le modifiche apportate  dalla  legge
di conversione, che di quelle modificate o  richiamate  nel  decreto,
trascritte nelle note. Restano  invariati  il  valore  e  l'efficacia
degli atti legislativi qui riportati. 
    Le modifiche apportate dalla legge di  conversione  sono  sampate
con caratteri corsivi. 
    Tali modifiche sul video sono riportate tra i segni ((....)) 
    A norma dell'art. 15, comma 5, della legge  23  agosto  1988,  n.
400:  (Disciplina  dell'attivita'  di  Governo  e  ordinamento  della
Presidenza del Consiglio dei Ministri), le modifiche apportate  dalla
legge di conversione hanno efficacia dal giorno successivo  a  quello
della sua pubblicazione. 
 
                               Art. 1 
 
Istituzione  dell'Agenzia  nazionale  per  l'amministrazione   e   la
  destinazione dei beni sequestrati e  confiscati  alla  criminalita'
  organizzata 
 
  1. E' istituita l'Agenzia  nazionale  per  l'amministrazione  e  la
destinazione dei beni  sequestrati  e  confiscati  alla  criminalita'
organizzata, di seguito denominata: «Agenzia». 
  2. L'Agenzia ha personalita' giuridica di diritto  pubblico  ed  e'
dotata di autonomia organizzativa e contabile, ha la sede  principale
in Reggio Calabria ed  e'  posta  sotto  la  vigilanza  del  Ministro
dell'interno. 
  3. All'Agenzia sono attribuiti i seguenti compiti: 
    a)  acquisizione  dei  dati  relativi  ai  beni   sequestrati   e
confiscati  alla  criminalita'   organizzata   ((   nel   corso   dei
procedimenti  penali  e  di  prevenzione;   ))   acquisizione   delle
informazioni relative allo stato  dei  procedimenti  di  sequestro  e
confisca; verifica dello stato dei beni  nei  medesimi  procedimenti;
accertamento della consistenza, della  destinazione  e  dell'utilizzo
dei beni; programmazione dell'assegnazione e della  destinazione  dei
beni confiscati; analisi dei dati acquisiti, nonche' delle criticita'
relative alla fase di assegnazione e destinazione; 
    (( b) coadiuva l'autorita' giudiziaria nell )) 'amministrazione e
custodia  dei  beni  sequestrati  nel  corso  del   procedimento   di
prevenzione di cui alla legge 31 maggio 1965, n.  575,  e  successive
modificazioni; 
    (( c) coadiuva  l'autorita'  giudiziaria  nell'amministrazione  e
custodia dei beni sequestrati, anche ai sensi dell'articolo 12-sexies
del  decreto-legge  8  giugno   1992,   n.   306,   convertito,   con
modificazioni, dalla legge  7  agosto  1992,  n.  356,  e  successive
modificazioni, nel corso dei procedimenti penali per i delitti di cui
all'articolo 51, comma 3-bis,  del  codice  di  procedura  penale,  e
amministra  i  beni  a  decorrere  dalla   conclusione   dell'udienza
preliminare; )) 
    d) amministrazione e destinazione dei beni  confiscati  in  esito
del procedimento di prevenzione di cui alla citata  legge  31  maggio
1965, n. 575, e successive modificazioni; 
    (( e) amministrazione e destinazione dei beni  confiscati,  anche
ai sensi dell'articolo 12-sexies del decreto-legge 8 giugno 1992,  n.
306, convertito, con modificazioni, dalla legge  7  agosto  1992,  n.
356, e successive modificazioni, in esito ai procedimenti penali  per
i delitti  di  cui  all'articolo  51,  comma  3-bis,  del  codice  di
procedura penale; )) 
    f) adozione di iniziative e di  provvedimenti  necessari  per  la
tempestiva assegnazione e destinazione  dei  beni  confiscati,  anche
attraverso la nomina, ove necessario, di commissari ad acta. 
  (( 3-bis. L'Agenzia e' sottoposta  al  controllo  della  Corte  dei
conti ai sensi dell'articolo 3, comma 4, della legge 14 gennaio 1994,
n. 20, e successive modificazioni. )) 
 
          Riferimenti normativi 
              -  La  legge  31  maggio   1965,   n.   575,   recante:
          «Disposizioni contro le organizzazioni  criminali  di  tipo
          mafioso, anche  straniere»  e'  pubblicata  nella  Gazzetta
          Ufficiale 5 giugno 1965, n. 138. 
              -  Si  riporta  il  testo   dell'art.   12-sexies   del
          decreto-legge  8  giugno  1992,  n.  306,  convertito,  con
          modificazioni, dalla legge 7 agosto 1992, n.  356,  recante
          «Modifiche urgenti al nuovo codice di  procedura  penale  e
          provvedimenti di  contrasto  alla  criminalita'  mafiosa.».
          (Pubblicato nella Gazzetta  Ufficiale  7  agosto  1992,  n.
          185), come modificato dalla presente legge: 
              «Art.12-sexies (Ipotesi particolari di confisca). -  1.
          Nei casi di  condanna  o  di  applicazione  della  pena  su
          richiesta a norma dell'art. 444  del  codice  di  procedura
          penale, per taluno dei delitti previsti dagli articoli 314,
          316, 316-bis, 316-ter, 317, 318, 319,  319-ter,  320,  322,
          322-bis, 325, 416, sesto comma, 416, realizzato allo  scopo
          di commettere delitti previsti  dagli  articoli  473,  474,
          517-ter e 517-quater, 416-bis, 600,  601,  602,  629,  630,
          644, 644-bis, 648, esclusa la fattispecie di cui al secondo
          comma,  648-bis,  648-ter  del   codice   penale,   nonche'
          dall'art. 12-quinquies, comma 1, del D.L. 8 giugno 1992, n.
          306, convertito, con modificazioni, dalla  legge  7  agosto
          1992, n. 356, ovvero per taluno dei delitti previsti  dagli
          articoli 73, esclusa la fattispecie di cui al comma 5, e 74
          del testo unico delle leggi in materia di disciplina  degli
          stupefacenti e sostanze  psicotrope,  prevenzione,  cura  e
          riabilitazione dei  relativi  stati  di  tossicodipendenza,
          approvato con decreto del  Presidente  della  Repubblica  9
          ottobre 1990, n. 309, e' sempre disposta  la  confisca  del
          denaro,  dei  beni  o  delle  altre  utilita'  di  cui   il
          condannato non puo' giustificare la provenienza e  di  cui,
          anche per interposta persona fisica  o  giuridica,  risulta
          essere titolare  o  avere  la  disponibilita'  a  qualsiasi
          titolo  in  valore  sproporzionato  al   proprio   reddito,
          dichiarato ai  fini  delle  imposte  sul  reddito,  o  alla
          propria attivita' economica. Le disposizioni  indicate  nel
          periodo precedente si applicano anche in caso di condanna e
          di applicazione della pena su richiesta, a norma dell' art.
          444 del codice di procedura penale, per taluno dei  delitti
          commessi  per  finalita'  di  terrorismo  o  di   eversione
          dell'ordine costituzionale. 
              2. Le disposizioni del comma 1 si applicano  anche  nei
          casi di condanna o di applicazione della pena su  richiesta
          a norma dell'art. 444 del codice di procedura  penale,  per
          un delitto commesso avvalendosi delle  condizioni  previste
          dall'art. 416-bis del codice  penale,  ovvero  al  fine  di
          agevolare l'attivita'  delle  associazioni  previste  dallo
          stesso articolo, nonche' a chi e' stato condannato  per  un
          delitto  in  materia  di  contrabbando,  nei  casi  di  cui
          all'art. 295, secondo comma, del testo unico approvato  con
          decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1973, n.
          43. 
              2-bis. In caso di confisca di beni per uno dei  delitti
          previsti dagli articoli 314, 316,  316-bis,  316-ter,  317,
          318, 319, 319-ter, 320,  322,  322-bis  e  325  del  codice
          penale,  si  applicano  le  disposizioni   degli   articoli
          2-novies, 2-decies e 2-undecies della legge 31 maggio 1965,
          n. 575, e successive modificazioni. 
              2-ter. Nel caso previsto dal comma  2,  quando  non  e'
          possibile procedere alla confisca del denaro,  dei  beni  e
          delle altre utilita' di cui al comma 1, il  giudice  ordina
          la confisca di altre somme  di  denaro,  di  beni  e  altre
          utilita' per un valore equivalente, delle quali il  reo  ha
          la disponibilita', anche per interposta persona. 
              2-quater. Le disposizioni del comma 2-bis si  applicano
          anche nel caso di condanna e di applicazione della pena  su
          richiesta a norma dell'art. 444  del  codice  di  procedura
          penale per taluno dei delitti previsti dagli articoli  629,
          630, 648, esclusa la fattispecie di cui al  secondo  comma,
          648-bis e 648-ter  del  codice  penale,  nonche'  dall'art.
          12-quinquies del presente  decreto  e  dagli  articoli  73,
          esclusa la fattispecie di cui al comma 5, e  74  del  testo
          unico  delle  leggi  in   materia   di   disciplina   degli
          stupefacenti e sostanze  psicotrope,  prevenzione,  cura  e
          riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza,  di
          cui al decreto del Presidente della  Repubblica  9  ottobre
          1990, n. 309. 
              3. Fermo quanto previsto dagli articoli 100 e  101  del
          testo unico delle leggi  in  materia  di  disciplina  degli
          stupefacenti e sostanze  psicotrope,  prevenzione,  cura  e
          riabilitazione dei  relativi  stati  di  tossicodipendenza,
          approvato con decreto del  Presidente  della  Repubblica  9
          ottobre 1990, n. 309, per la gestione e la destinazione dei
          beni confiscati a norma dei commi 1 e 2  si  osservano,  in
          quanto compatibili, le disposizioni contenute nel  D.L.  14
          giugno 1989, n. 230, convertito, con  modificazioni,  dalla
          legge 4 agosto 1989, n. 282. Il giudice, con la sentenza di
          condanna o con quella prevista dall'art. 444, comma 2,  del
          codice di procedura penale, nomina un amministratore con il
          compito di provvedere alla custodia, alla  conservazione  e
          all'amministrazione dei beni confiscati. 
              Non possono essere nominate amministratori  le  persone
          nei cui confronti il provvedimento e'  stato  disposto,  il
          coniuge, i parenti,  gli  affini  e  le  persone  con  essi
          conviventi, ne' le  persone  condannate  ad  una  pena  che
          importi  l'interdizione,  anche  temporanea,  dai  pubblici
          uffici o coloro  cui  sia  stata  irrogata  una  misura  di
          prevenzione. 
              4.  Se,  nel  corso   del   procedimento,   l'autorita'
          giudiziaria, in applicazione dell' art. 321, comma  2,  del
          codice di procedura penale, dispone il sequestro preventivo
          delle cose di cui e' prevista la confisca a norma dei commi
          1   e   2,   le   disposizioni   in   materia   di   nomina
          dell'amministratore di cui al secondo periodo del  comma  3
          si applicano anche al custode delle cose predette. 
              4-bis. Le disposizioni in materia di amministrazione  e
          destinazione dei beni  sequestrati  e  confiscati  previste
          dagli articoli 2-quater e da 2-sexies a  2-duodecies  della
          legge 31 maggio 1965, n. 575, e  successive  modificazioni,
          si applicano ai casi di sequestro e confisca  previsti  dai
          commi da 1 a 4 del presente articolo,  nonche'  agli  altri
          casi  di  sequestro  e  confisca  di  beni,  adottati   nei
          procedimenti relativi ai delitti di cui all'art. 51,  comma
          3-bis,  del  codice  di  procedura  penale.  In  tali  casi
          l'Agenzia      coadiuva       l'autorita'       giudiziaria
          nell'amministrazione e custodia dei beni  sequestrati  sino
          al provvedimento  conclusivo  dell'udienza  preliminare  e,
          successivamente a tale  provvedimento,  amministra  i  beni
          medesimi. Le medesime disposizioni si applicano, in  quanto
          compatibili, anche ai casi di sequestro e confisca  di  cui
          ai commi da 1 a 4 del presente articolo per delitti diversi
          da quelli di cui all'art. 51, comma 3-bis,  del  codice  di
          procedura penale. In  tali  casi  il  tribunale  nomina  un
          amministratore. Restano  comunque  salvi  i  diritti  della
          persona  offesa  dal   reato   alle   restituzioni   e   al
          risarcimento del danno. 
              4-ter. Con separati decreti, il Ministro  dell'interno,
          di concerto con il Ministro della  giustizia,  sentiti  gli
          altri Ministri interessati, stabilisce anche la  quota  dei
          beni sequestrati e confiscati a norma del presente  decreto
          da destinarsi per l'attuazione  delle  speciali  misure  di
          protezione previste dal decreto-legge 15 gennaio  1991,  n.
          8, convertito, con  modificazioni,  dalla  legge  15  marzo
          1991,  n.  82,  e  successive  modificazioni,  e   per   le
          elargizioni previste dalla legge 20 ottobre 1990,  n.  302,
          recante norme a favore delle vittime del terrorismo e della
          criminalita'   organizzata.   Nei   decreti   il   Ministro
          stabilisce anche che, a favore delle vittime, possa  essere
          costituito un Fondo di solidarieta' per le ipotesi  in  cui
          la persona offesa non abbia potuto ottenere in tutto  o  in
          parte  le  restituzioni  o  il   risarcimento   dei   danni
          conseguenti al reato. 
              4-quater. Il Consiglio  di  Stato  esprime  il  proprio
          parere sugli schemi di regolamento di cui  al  comma  4-ter
          entro trenta giorni dalla richiesta,  decorsi  i  quali  il
          regolamento puo' comunque essere adottato». 
              - Si riporta il testo dell'art. 51,  comma  3-bis,  del
          codice di procedura penale: 
              « 3-bis.  Quando  si  tratta  dei  procedimenti  per  i
          delitti, consumati o tentati, di  cui  agli  articoli  416,
          sesto comma,  416,  realizzato  allo  scopo  di  commettere
          delitti previsti dagli articoli 473 e 474, 600,  601,  602,
          416-bis e 630 del codice penale,  per  i  delitti  commessi
          avvalendosi delle condizioni  previste  dal  predetto  art.
          416-bis ovvero  al  fine  di  agevolare  l'attivita'  delle
          associazioni previste dallo stesso articolo, nonche' per  i
          delitti previsti dall'art. 74 del testo unico approvato con
          decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990,  n.
          309, e dall'art. 291-quater del testo unico  approvato  con
          decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1973, n.
          43, le funzioni  indicate  nel  comma  1  lettera  a)  sono
          attribuite all'ufficio del  pubblico  ministero  presso  il
          tribunale del capoluogo del distretto  nel  cui  ambito  ha
          sede il giudice competente.». 
              - Si riporta il testo dell'art. 3, comma 4, della legge
          14 gennaio 1994, n. 20, recante: «Disposizioni  in  materia
          di  giurisdizione  e  controllo  della  Corte  dei   conti»
          (Pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 14  gennaio  1994,  n.
          10): 
              «4. La Corte  dei  conti  svolge,  anche  in  corso  di
          esercizio,  il  controllo  successivo  sulla  gestione  del
          bilancio e del patrimonio delle amministrazioni  pubbliche,
          nonche' sulle  gestioni  fuori  bilancio  e  sui  fondi  di
          provenienza comunitaria, verificando la legittimita'  e  la
          regolarita' delle gestioni, nonche'  il  funzionamento  dei
          controlli  interni  a  ciascuna  amministrazione.  Accerta,
          anche in base all'esito di altri controlli, la  rispondenza
          dei risultati dell'attivita' amministrativa agli  obiettivi
          stabiliti dalla legge,  valutando  comparativamente  costi,
          modi e tempi dello svolgimento dell'azione  amministrativa.
          La Corte definisce annualmente i programmi e i  criteri  di
          riferimento  del  controllo  sulla  base  delle   priorita'
          previamente   deliberate   dalle   competenti   Commissioni
          parlamentari a  norma  dei  rispettivi  regolamenti,  anche
          tenendo conto, ai fini di referto per il coordinamento  del
          sistema di finanza pubblica, delle relazioni redatte  dagli
          organi, collegiali o monocratici, che  esercitano  funzioni
          di controllo o vigilanza su amministrazioni, enti pubblici,
          autorita'  amministrative   indipendenti   o   societa'   a
          prevalente capitale pubblico.».